CONDIZIONI DI VENDITA

1. Generale

1.1.
Le presenti condizioni generali di vendita (le “CGV”) di Faimond Srl (Faimond) si applicheranno in via esclusiva a qualsiasi contratto di vendita di prodotti (i “Prodotti”) tra Faimond e i clienti (l’“Acquirente/i”).

1.2.
Ogni ordine da parte dell’Acquirente, anche in caso di semplice esecuzione del contratto mediante comportamento concludente, comporta l’accettazione e quindi l’applicazione senza riserve delle CGV. Esse potranno essere derogate dalle parti solo per iscritto, ed anche in tal caso le presenti CGV continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate.

1.3.
Eventuali CGV predisposte dall’Acquirente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono state espressamente accettate per iscritto da Faimond.

1.4.
Le presenti CGV sono valevoli anche in caso di vendite frazionate, ripartite o continuate.

2. Ordini

2.1.
L’Acquirente si obbliga ad effettuare gli ordini a Faimond in conformità alle presenti CGV.

2.2.
Resta pertanto inteso che ordini che non rispettano le seguenti disposizioni, ordini incompleti o inesatti non saranno tenuti in considerazione da Faimond.

2.3.
Faimond non sarà comunque obbligata ad accettare gli ordini pervenuti dall’Acquirente, potendo liberamente valutare se procedere o meno all’accettazione e alla conseguente consegna dei Prodotti.

2.4.
Gli ordini dovranno essere effettuati tramite il modulo d’ordine (“MdO”) predisposto da Faimond e dovranno contenere tutti gli elementi ivi previsti. Ogni eventuale termine/data di consegna inserito nel MdO deve intendersi come indicativo e non vincolante per Faimond, salvo quanto previsto nelle CGV.

2.5.
Faimond – ove intenda accettare l’ordine – sottoscriverà per accettazione il MdO, confermando il termine indicativo di consegna inserito nel MdO o indicandone uno diverso. Faimond, in ogni caso, si riserva il diritto di modificare l’ordine ricevuto dall’Acquirente, rinviando il MdO modificato all’Acquirente stesso. L’Acquirente, ove concordi con la nuova proposta formulata da Faimond, dovrà inviare il MdO modificato e debitamente sottoscritto per accettazione. Solo a seguito del ricevimento del suddetto documento, Faimond procederà all’esecuzione dell’ordine (Ciascun ordine perfezionato conformemente alle previsioni del presente Articolo verrà di seguito indicato come un “Contratto”).

2.6.
Successivamente al perfezionamento del Contratto Faimond potrà inviare all’Acquirente una “conferma d’ordine” che riepiloga alcuni elementi del Contratto. Detta conferma d’ordine ha solo valore informativo, restando pertanto inteso che in caso di difformità tra la conferma d’ordine e il Contratto, le previsioni di quest’ultimo prevarranno.

3. Specifiche Prodotti

3.1.
Faimond si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento, anche successivamente al perfezionamento del Contratto, modifiche alle specifiche dei Prodotti che siano necessarie per conformarsi alle leggi e regolamenti applicabili e/o che non modifichino sostanzialmente la qualità, il rendimento o la commerciabilità dei Prodotti. Faimond informerà l’Acquirente di tali modifiche.

4. Prezzo dei Prodotti

4.1.
I prezzi dei Prodotti si intendono sempre Ex-works – Arcugnano (VI), via Enrico Fermi n. 27 (Incoterms 2020) e saranno quelli indicati nel Contratto o, se non indicati specificatamente, i prezzi del listino Faimond in vigore alla data di conclusione del Contratto. Faimond si riserva il diritto di modificare – a sua insindacabile discrezione – previo preavviso scritto, il proprio listino prezzi. Le modifiche al listino prezzi non avranno alcun impatto sui Contratti conclusi anteriormente alle modifiche, ma non ancora eseguiti.

4.2.
I prezzi indicati da Faimond sono al netto di qualsiasi tassa sul valore aggiunto o altre tasse applicabili e non sono comprensivi delle spese di imballaggio, di spedizione e di trasporto che saranno a carico dell’Acquirente. I prezzi dei Prodotti si intendono fissi ed invariabili se la consegna avviene entro 45 giorni dall’ordine; per consegne successive, si applicherà il listino vigente al momento dell’effettiva consegna.

5. Termini di Pagamento

5.1
L’Acquirente è tenuto a pagare il prezzo dei Prodotti entro il termine tassativo indicato nel Contratto. I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario; assegni bancari o effetti commerciali non saranno accettati da Faimond.

5.2
L’Acquirente non potrà fare valere eventuali inadempimenti di Faimond se non in regola con i pagamenti. In ogni caso eventuali inadempimenti di Faimond non consentono all’Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti.

5.3
Qualora l’Acquirente non effettui il pagamento alla data di scadenza, impregiudicato qualsiasi altro diritto o rimedio disponibile, Faimond potrà immediatamente risolvere il contratto ex art. 1456 Codice civile, dandone notizia all’Acquirente.

5.4
In qualsiasi caso di ritardo nel pagamento, Faimond avrà l’insindacabile diritto di:
(1) sospendere l’esecuzione del Contratto e/o,
(2) addebitare all’Acquirente interessi sull’ammontare dovuto al tasso previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. 231/2002 “Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” senza necessità di comunicazione formale di messa in mora da parte di Faimond alla data di scadenza
e/o,
(3) previa comunicazione inviata da Faimond all’Acquirente, bloccare / inibire / limitare il funzionamento del Prodotto.

6. Consegna, Imballaggio

6.1
Qualora non sia diversamente pattuito per iscritto dalle Parti nel Contratto, qualsiasi vendita si intende “Ex works” (“Incoterms® 2020”) Arcugnano (VI) Via E. Fermi nr.27 o altro stabilimento di Faimond indicato nel Contratto. L’Acquirente dovrà ritirare i Prodotti entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dopo che questi sia stato informato da Faimond che i Prodotti sono pronti per il ritiro.

6.2
Se per la consegna è pattuita una data indicativa, e Faimond non effettua la consegna entro i 60 giorni lavorativi successivi alla scadenza di tale data, l’Acquirente potrà, dando a Faimond comunicazione per iscritto alla scadenza del periodo di 60 giorni, chiedere la risoluzione del Contratto, senza che alcun danno/spesa/costo siano addebitabili/ascrivibili alle Parti. Il suddetto termine presuppone il corretto e tempestivo svolgimento da parte dell’Acquirente delle eventuali attività poste a suo carico nel Contratto.

6.3
In ogni caso, Faimond non sarà responsabile per qualsiasi ritardo nelle consegne che sia stato determinato da: (1) eventi o fatti causati da “forza maggiore”; (2) inadempimento o ritardo da parte dell’Acquirente nell’adempiere alle proprie obbligazioni; (3) atti o ritardi di Pubbliche Autorità, anche non conseguenti ad eventi c.d. di “forza maggiore”.

6.4
Se l’Acquirente non accetta (o ritarda) la consegna o non provvede al ritiro, dovrà comunque effettuare il pagamento come se i Prodotti fossero stati ritirati. Faimond provvederà al deposito dei Prodotti a rischio e spese dell’Acquirente. Se richiesto dall’Acquirente, Faimond assicurerà i Prodotti a condizione che l’Acquirente anticipi i relativi costi. In caso di mancato / intempestivo ritiro, Faimond avrà il diritto di risolvere il Contratto ex art. 1456 Codice civile, dandone notizia all’Acquirente.

6.5
Faimond provvederà all’imballaggio dei Prodotti secondo la propria prassi commerciale. Particolari imballaggi o istruzioni di consegna richiesti dall’Acquirente dovranno essere concordati dalle Parti per iscritto ed i costi relativi saranno fatturati a parte all’Acquirente.

7. Trasferimento del Rischio

7.1
Se non è diversamente pattuito dalle Parti nel Contratto, il rischio per danni o perdita dei Prodotti passa all’Acquirente “Ex works” (“Incoterms® 2020”) Arcugnano (VI) Via E. Fermi nr.27 o altro stabilimento di Faimond come indicato nel Contratto.

8. Riserva di Proprietà

8.1
Nonostante i termini di consegna ed il passaggio del rischio relativamente ai Prodotti e qualsivoglia altra previsione delle presenti Condizioni, la proprietà dei Prodotti non si trasferisce all’Acquirente fintantoché Faimond non abbia ricevuto il pagamento integrale del prezzo dei Prodotti e di tutti gli altri Prodotti che è convenuto siano venduti da Faimond all’Acquirente ed il pagamento dei quali sia dovuto.

8.2
Faimond avrà il diritto assoluto di riprendere, vendere o in qualsiasi altro modo trattare o disporre di tutti ed ogni parte dei Prodotti la cui proprietà rimane attribuita a Faimond. Fintantoché la proprietà dei Prodotti non passa all’Acquirente, l’Acquirente deve trattare i Prodotti come fiduciario di Faimond e mantenere i Prodotti accuratamente immagazzinati, protetti ed assicurati. Fino a tale momento l’Acquirente sarà autorizzato a utilizzare i Prodotti nell’ordinario corso della propria attività.

8.3
Se un terzo agisce per pignorare o altrimenti disporre dei Prodotti, l’Acquirente deve fare presente al terzo che i Prodotti sono di proprietà di Faimond e immediatamente informare per iscritto la stessa al fine di consentirle di tutelare i propri diritti a mezzo delle opportune iniziative giudiziarie.

8.4
L’Acquirente è tenuto a mantenere riservate tutte le notizie di carattere tecnico (es: disegni, prospetti tecnici, documentazione, formule e corrispondenza in generale) e le informazioni qualificate espressamente come confidenziali ricevute da Faimond e comunque apprese in esecuzione del Contratto. Tale obbligo permarrà in capo all’Acquirente per la durata di 5 anni a far data dalla consegna all’Acquirente dell’ultimo Prodotto o lotto di Prodotti venduti. Ogni e qualsivoglia diritto di proprietà industriale od intellettuale relativo ai materiali o ai Prodotti (ivi inclusi i disegni, manuali, brochure etc. consegnati unitamente e/o in relazione ai Prodotti) venduti spetta esclusivamente a Faimond e ai relativi titolari.

8.5
Le disposizioni del presente Articolo rimarranno valide ed efficaci anche successivamente alla cessazione o alla risoluzione (per qualsivoglia motivo) del Contratto.

9. Garanzie – Limitazioni di responsabilità

9.1
Entro 8 (otto) giorni dalla consegna, l’Acquirente deve esaminare i Prodotti e verificare la corrispondenza dei Prodotti consegnati con i Prodotti ordinati. In caso di mancata contestazione da parte dell’Acquirente, gli ordini si intendono accettati senza riserva.

9.2
Salvo che sia diversamente stabilito nel Contratto, tutti i Prodotti e tutte le loro parti che siano oggetto di vendita da parte di Faimond, sono garantiti contro eventuali vizi occulti, per 12 (dodici) mesi dalla data di fatturazione e comunque per un massimo di 13 mesi dalla data di consegna. La sostituzione di componenti in garanzia non estende ulteriormente la durata della stessa.

9.3
Fermo quanto previsto al 9.2 la denuncia di vizi dovrà essere effettuata – nel rispetto dei termini sopra indicati – a pena di decadenza entro 8 (otto) giorni dal momento in cui il vizio si è manifestato. La denuncia dei vizi dovrà essere in forma scritta e contenere altresì l’indicazione del difetto riscontrato e i dati identificativi del Prodotto: modello, data di consegna, numero di matricola. Al fine di avviare la procedura di gestione della chiamata si considera quale elemento essenziale il corretto invio della denuncia.

9.4
I Prodotti e/o i materiali sostituiti a pagamento e non a seguito di interventi in garanzia, sono garantiti da vizi occulti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di spedizione.

9.5
La garanzia è esclusa nei casi di rotture o lesioni di tutte le parti intrinsecamente fragili come i componenti ottici (obiettivi, specchi, lenti, vetri di protezione) o quelle parti che risultassero danneggiate per uso improprio dei Prodotti, incuria, trasporto o ancora a seguito di utilizzo di imballi non originali. Essa è esclusa altresì in relazione ai materiali di consumo come filtri, lampade flash ove non diversamente specificato nel Contratto, fibre ottiche, vetri di protezione per focali e Led, ecc., ed ogni altra componente soggetta a normale usura, nonché nel caso di danneggiamenti dovuti ad eventi accidentali o cause di forza maggiore. (i.e. calamità naturali e fulmini).

9.6
La garanzia viene inoltre meno nei seguenti casi: (1) interventi sui Prodotti effettuati da personale tecnico non autorizzato preventivamente da Faimond; (2) mancata effettuazione della manutenzione preventiva (ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo, cambio dell’acqua di raffreddamento, cambio sali deionizzanti) come specificato nel manuale d’uso e manutenzione; (3) sostituzione di componenti della macchina con componenti non originali; (4) uso improprio dell’impianto (applicazioni non previste nel manuale d’uso); (5) manomissione di sigilli apposti all’origine in fabbrica (6) custodia dei Prodotti all’aperto o in ambienti non idonei – conformi alle indicazioni di Faimond.

9.7
L’intervento in garanzia includerà la riparazione o la fornitura gratuita dei componenti risultati difettosi, “ex works” (“Incoterms® 2020”) stabilimenti di Faimond. Ove si renda necessario un intervento del personale Faimond presso la sede dell’Acquirente, le spese di trasferta saranno ulteriormente addebitate all’Acquirente mentre rimarranno gratuiti i pezzi in garanzia e la manodopera connessa al ripristino. I componenti sostituiti in garanzia da Faimond dovranno essere resi a Faimond e diverranno di sua proprietà.

9.8
Faimond non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per eventuali danni diretti e/o indiretti derivanti dalla vendita dei Prodotti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: interruzione e/o perdite di produzione, mancati o limitati introiti, costi finanziari etc. In ogni caso, la responsabilità di Faimond in relazione all’accordo con l’Acquirente o di qualsiasi altra natura è limitata al prezzo pagato dall’Acquirente per i Prodotti.

9.9
L’Articolo 9, senza pregiudizio delle leggi imperative applicabili, è la sola garanzia fornita da Faimond in relazione ai Prodotti. La garanzia è espressamente fornita in luogo di qualsiasi altra garanzia o dichiarazione, sia esplicita che implicita, inclusa qualsiasi garanzia relativa all’idoneità dei Prodotti.

10. Varie – Comunicazioni

10.1
L’eventuale sopravvenuta inapplicabilità totale o parziale di una qualsiasi clausola delle presenti CGV lascia impregiudicata la validità delle altre clausole.

10.2
I dati riportati sui cataloghi, lettere circolari, pubblicità, quali a titolo esemplificativo prezzi, velocità, termini di consegna ecc., sono puramente indicativi e non costituiscono impegno di Faimond in tale senso.

10.3
Tutte le comunicazioni previste ai sensi del Contratto e/o in relazione alle Condizioni dovranno essere effettuate a mezzo posta con ricevuta di ritorno e confermate entro 3 (tre) giorni lavorativi a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo e-mail indicato nel Contratto. Ai fini della decorrenza dei termini previsti nel Contratto, si considererà comunque il momento di ricezione del primo dei suddetti messaggi.

11. Legge applicabile, Giurisdizione

11.1
Le presenti CGV ed i diritti e gli obblighi in esso contenuti sono disciplinati dalla legge italiana.

11.2
Tutte le controversie derivanti dalle presenti CGV o da qualsiasi Contratto stipulato in connessione con esso, dalla sua interpretazione, esecuzione, adempimento e inadempimento, validità ed efficacia saranno sottoposte in via esclusiva al Foro di Vicenza, Italia. Faimond avrà sempre e comunque la facoltà di promuovere giudizi anche presso il Foro dell’Acquirente.

FAIMOND SRL

P. Iva 02804620249 – Rea VI-276349 – Cap. sociale interamente versato 99.000€

Via Enrico Fermi, 27 – z.i. S. Agostino – 36057 – Arcugnano (VI)
Tel.: +390444288666 – Fax: +390444960973 – info@faimond.com

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